Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo
Il 2 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha approvato un decreto legge (DL 4 febbraio 2022, n. 5) che introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche (praticamente in presenza) nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il Decreto-legge 2 febbraio 2022, in modo specifico, viene a modificare le regole per la
gestione della crisi pandemica nel settore specificatamente scolastico e viene ad introdurre
novità per ciò che concerne la validità della famosa tessera verde meglio conosciuta come
Green pass.
Le regole per la scuola
Scuola primaria
• fino a quattro (4) casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività
didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni
con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo
caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test
antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
• dal quinto caso di positività al Covid-19 coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale
da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato
la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di
mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni;
per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Scuola Secondaria di I grado
• con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in
presenza solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
• con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro i quali hanno
concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120
giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica continua in
presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri alunni le
attività scolastiche proseguono in DDI per 5 giorni.